Art. 11.

      1. È istituito il ruolo dirigenziale del personale degli UNEP.
      2. Al ruolo di cui al comma 1 si accede mediante concorso pubblico per titoli e previo superamento di un corso con esame finale.
      3. L'incarico di ufficiale giudiziario dirigente può avere durata biennale. Durante l'espletamento di tale incarico il soggetto è collocato fuori ruolo.
      4. Agli ufficiali giudiziari dirigenti spetta:

          a) un'indennità di funzione pari a 3.000 euro annui, per la dirigenza dei piccoli uffici, fino a 25 unità di personale;

          b) un' indennità di funzione pari a 6.000 euro annui, per la dirigenza dei medi uffici, da 26 fino a 50 unità di personale;

          c) un'indennità di funzione pari a 9.000 euro annuì, per la dirigenza dei grandi uffici, oltre le 50 unità di personale.

      5. Agli ufficiali giudiziari dirigenti spetta, altresì, un'indennità incentivante pari all'uno per cento di quanto percepito per l'indennità di trasferta.

 

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